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Sez. 1, Sentenza n. 754 del 05/02/1979 (Rv. 396927 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MORTE DELL'OBBLIGATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DELL'ASSEGNO PERIODICO - MANCANZA DI UN CONIUGE SUPERSTITE - DIRITTO ALLA PENSIONE ED ALL'ASSEGNO - SPETTANZA AL CONIUGE DIVORZIATO - MANCANZA DI UNA CONDANNA DEL CONIUGE DEFUNTO PER DIFETTO DI PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA DA PARTE DELL'INTERESSATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396927-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MORTE DELL'OBBLIGATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DELL'ASSEGNO PERIODICO - MANCANZA DI UN CONIUGE SUPERSTITE - DIRITTO ALLA PENSIONE ED ALL'ASSEGNO - SPETTANZA AL CONIUGE DIVORZIATO - MANCANZA DI UNA CONDANNA DEL CONIUGE DEFUNTO PER DIFETTO DI PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA DA PARTE DELL'INTERESSATO - IRRILEVANZA.*

In tema di divorzio, l'art 9 della legge 1 dicembre 1970 n 898, come modificato, con immediata operativita nei giudizi pendenti anche in Sede di legittimita, dall'art 2 della legge 1 agosto 1978 n 436, ove prevede che, se l'obbligato alla somministrazione dello assegno periodico muore senza lasciare un coniuge superstite, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a questo possono essere attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte, al coniuge rispetto al quale e stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trova applicazione pure nel caso in cui l'indicato Obbligo del coniuge defunto non si sia in concreto tradotto in una pronuncia di condanna al pagamento dell'assegno di divorzio, non essendo mai stata proposta dall'interessato domanda al riguardo.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)