Sez. 6, Sentenza n. 49254 del 14/10/2016 Cc. (dep. 21/11/2016) Rv. 268169 - 01
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Procedimento di applicazione di misure di prevenzione reali - Giudice che ha già provveduto al sequestro provvisorio - Incompatibilità - Insussistenza - Ragioni.
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
Non si configura alcuna incompatibilità, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., a partecipare al giudizio per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca a carico del giudice che abbia precedentemente adottato il provvedimento di sequestro, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dal momento che tale provvedimento ha carattere interinale e provvisorio, o destinato ad essere sostituito da una pronuncia decisoria finale e non può dirsi riferibile ad una fase antecedente ed autonoma del procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 22, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)