Sez. 5, Sentenza n. 38458 del 18/07/2012 Cc. (dep. 03/10/2012) Rv. 253570 - 01
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Procedimento di applicazione di misure di prevenzione reali - Giudice che abbia già provveduto a sequestro provvisorio - Incompatibilità - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di prevenzione patrimoniale del giudice che abbia in precedenza adottato un provvedimento di sequestro, avendo quest'ultimo carattere interinale e provvisorio, inserito in procedimento destinato a concludersi in una pronuncia decisoria finale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 22, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)