Sez. 1, Sentenza n. 15684 del 07/02/2002 Cc. (dep. 24/04/2002) Rv. 221844 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione - Sequestro provvisorio di beni destinati ad eventuale confisca - Causa di incompatibilità del giudice - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede quale causa di incompatibilità del giudice a decidere sull'applicazione di una misura di prevenzione il fatto che lo stesso giudice, nell'ambito del medesimo procedimento, abbia avuto parte nell'adozione di un provvedimento di sequestro provvisorio dei beni destinati ad essere eventualmente confiscati, trattandosi di provvedimento di carattere interinale e provvisorio, destinato ad essere sostituito da altra pronuncia decisoria finale, e non già di un provvedimento adottato sulla base di una valutazione della responsabilità dell'imputato in una fase anteriore del giudizio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)