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Sez. 1, Sentenza n. 11151 del 26/10/1995 (Rv. 494388 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE | Delibera di scioglimento della società adottata al solo scopo di estromettere un socio - Impugnazione ex art. 2377 cod. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494388-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE

La delibera assembleare, adottata a proprio esclusivo vantaggio dai soci di maggioranza di una società di capitali in danno di quelli di minoranza (nella specie, si assumeva che la delibera di scioglimento anticipato della società fosse stata adottata al solo scopo di estromettere un socio), è illegittima ed impugnabile a norma dell'art. 2377 cod. civ., essendo applicabile in materia l'art. 1375 cod. civ., in base al quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, perché preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)