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Sez. 1, Sentenza n. 4923 del 05/05/1995 (Rv. 492126 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Deliberazione di scioglimento - Annullamento per abuso od eccesso di potere - Ammissibilità - Condizioni - Abuso od eccesso di potere - Prova - Soggetto onerato.
Stato
decisa il 1995-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492126-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - IN GENERE

La deliberazione di scioglimento di una società, adottata dai soci nelle forme legali e con le maggioranze all'uopo prescritte, può essere annullata, in difetto delle ragioni tipiche previste dagli artt. 2377 - 2379 cod. civ., per abuso od eccesso di potere, nelle ipotesi in cui risulti arbitrariamente e fraudolentemente preordinata al perseguimento, da parte di soci di maggioranza, di interessi divergenti da quelli societari, ovvero alla realizzazione di scopi lesivi del singolo partecipante, mentre, al di fuori di tali ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di sindacato giurisdizionale in ordine ai motivi che hanno indotto la maggioranza dei soci ad adottare deliberazioni siffatte. Tuttavia, in queste ipotesi, costituisce preciso onere di chi impugna la deliberazione dimostrare, con idonei mezzi di prova, la sussistenza dell'abuso o dell'eccesso di potere denunziato, perché possa dispiegarsi il predetto sindacato del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2378, Cod. Civ. art. 2379

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)