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Sez. 1, Sentenza n. 16299 del 10/07/2009 (Rv. 609001 - 01)

MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNZIO) | Mandato all'incasso di crediti - Effetti - Legittimazione del mandatario alla riscossione del credito - Esecuzione dell'incarico con diligenza - Onere della prova - A carico del mandatario - Contenuto.
Stato
decisa il 2009-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609001-01

MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNZIO)

Il mandato irrevocabile "in rem propriam" all'incasso di crediti nei confronti di un terzo implica il conferimento al mandatario della legittimazione alla riscossione del credito e, stante il generale obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, pone a carico del mandatario stesso l'onere di provare di aver eseguito l'incarico con la dovuta diligenza, dando conto della condotta tenuta a fronte del ritardo nel pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1858

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)