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Sez. 1, Sentenza n. 9650 del 22/09/1990 (Rv. 469309 - 01)

MANDATO - IN GENERE - CESSIONE DI CREDITO E MANDATO IRREVOCABILE ALL'INCASSO - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1990-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469309-01

MANDATO - IN GENERE - CESSIONE DI CREDITO E MANDATO IRREVOCABILE ALL'INCASSO - DISTINZIONE.*

La cessione di credito ed il mandato irrevocabile all'incasso, conferito (anche) nell'interesse del mandatario, sebbene utilizzati per raggiungere le medesime finalità solutorie o di garanzia (impropria), sono figure diverse e fra loro incompatibili, atteso che la prima produce l'immediato trasferimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio ad un altro soggetto, che diviene l'unico legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto, mentre con il mandato in rem propriam al mandatario viene conferita soltanto la legittimazione alla riscossione del credito, di cui resta titolare il mandante.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1723

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)