Sez. 1, Sentenza n. 9650 del 22/09/1990 (Rv. 469309 - 01)
MANDATO - IN GENERE - CESSIONE DI CREDITO E MANDATO IRREVOCABILE ALL'INCASSO - DISTINZIONE.*
MANDATO - IN GENERE - CESSIONE DI CREDITO E MANDATO IRREVOCABILE ALL'INCASSO - DISTINZIONE.*
La cessione di credito ed il mandato irrevocabile all'incasso, conferito (anche) nell'interesse del mandatario, sebbene utilizzati per raggiungere le medesime finalità solutorie o di garanzia (impropria), sono figure diverse e fra loro incompatibili, atteso che la prima produce l'immediato trasferimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio ad un altro soggetto, che diviene l'unico legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto, mentre con il mandato in rem propriam al mandatario viene conferita soltanto la legittimazione alla riscossione del credito, di cui resta titolare il mandante.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1723
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)