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Sez. 5, Sentenza n. 21929 del 17/04/2018 Ud. (dep. 17/05/2018) Rv. 273022 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - IN GENERE | Patente di guida rilasciata da Stato estero - Validità nel territorio dello Stato italiano - Falsificazione del documento - Sussistenza del reato previsto dagli artt. 477 e 482 cod.pen. - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273022-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - IN GENERE

La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada, ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese; il controllo giudiziale deve, tuttavia, limitarsi alla verifica della residenza dello straniero in Italia da non oltre un anno senza estendersi alle ulteriori condizioni richieste dal cod. strada - titolarità del permesso internazionale di guida o traduzione ufficiale in lingua italiana della patente - che non riguardano la validità ed efficacia del predetto documento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482, Cod. Strada art. 135, Cod. Strada art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)