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Sez. 5, Sentenza n. 12693 del 08/03/2007 Ud. (dep. 27/03/2007) Rv. 236180 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - IN GENERE | Patente di guida rilasciata da Stato estero - Validità nel territorio dello Stato italiano - Condizioni - Falsificazione del documento - Sussistenza del reato previsto dagli artt.477 e 482 cod.pen. - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236180-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - IN GENERE

La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come fissate dagli artt. 135 e 136 C.d.S.. (La Corte, con riferimento a patente di guida apparentemente rilasciata dalle autorità della Costa d'Avorio, ha ritenuto che essa, pur non assumendo validità come documento di identificazione personale, possa costituire documento che, nei limiti delle richiamate disposizioni, può avere validità come permesso per la conduzione di veicoli, e come tale essere ricompresa nell'ambito di applicazione del reato previsto dagli artt. 477-482 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 135, Cod. Strada Nuovo art. 136, Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)