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Sez. L, Sentenza n. 1091 del 29/01/1993 (Rv. 480524 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Contratti collettivi di diritto comune - Interpretazione - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480524-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla Suprema Corte, ha ritenuto, alla stregua della disciplina collettiva degli autoferrotranvieri di cui al C.C.N.L. del 1976 e all'accordo 12 marzo 1980, che nella base di calcolo della indennità di trasferta non dovevano essere compresi i ratei delle mensilità aggiuntive, rilevando, in particolare, l'impossibilità logica di considerare come componenti della retribuzione normale le quote di dette mensilità, a loro volta commisurate alla stessa retribuzione normale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)