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Sez. 3, Sentenza n. 547 del 06/02/1978 (Rv. 389857 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ISTANZE ISTRUTTORIE - RIPROPOSIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389857-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ISTANZE ISTRUTTORIE - RIPROPOSIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La norma dell'art 346 cod proc civ riguarda soltanto le domande e le eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado, non le istanze istruttorie, le quali unitamente a tutte le ragioni che siano utili per la reiezione dell'appello, devono intendersi richiamate nella richiesta di rigetto del gravame formulata dalla parte vittoriosa. (Conf 4025/76, mass n 382686; (Conf 3075/73, mass n 366813).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)