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Sez. 3, Sentenza n. 4025 del 05/11/1976 (Rv. 382686 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ISTANZE ISTRUTTORIE - RIPROPOSIZIONE ESPLICITA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382686-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ISTANZE ISTRUTTORIE - RIPROPOSIZIONE ESPLICITA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La norma dell'art 346 cod proc civ riguarda soltanto le domande e le eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado, le quali devono essere espressamente riproposte in appello, ma non riguarda le istanze istruttorie, le quali devono intendersi implicitamente richiamate con la riproposizione delle domande e delle eccezioni a sostegno delle quali sono state formulate: d'altra parte, nella richiesta di rigetto del gravame formulata dalla parte vittoriosa in primo grado devono ritenersi implicitamente richiamate tutte le ragioni e istanze, anche istruttorie, che siano utili per la reiezione dell'impugnazione. (V 3075/73, mass n 366813; (V 959/68).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)