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Sez. 3, Ordinanza n. 12978 del 13/07/2004 (Rv. 574528 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE | Competenza territoriale - Sottrazione agli altri fori previsti dalla legge - Pattuizione espressa - Necessità - Foro erariale - Derogabilità per accordo tra le parti - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574528-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE

La designazione effettuata dalle parti, di un foro territoriale "in deroga di competenza giudiziaria" o usando altre espressioni equipollenti (come quelle "per ogni competenza", "competente per tutte le controversie" ecc.) non è sufficiente ad attribuire a detto foro carattere di esclusività in mancanza di una esplicita pattuizione, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo, per converso, discendere da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti di sottrarre la competenza agli altri fori previsti dalla legge, con eccezione, peraltro, del foro erariale, la cui prevalenza è, in ogni caso, inderogabile anche dall'accordo delle parti, per espressa previsione legislativa (art.6 R.D. 1611/1933).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Legge 05/08/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)