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Sez. 2, Sentenza n. 2751 del 06/06/1989 (Rv. 463021 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE - CLAUSOLA INDICATIVA DI UN DETERMINATO FORO "PER OGNI COMPETENZA" - ENUNCIAZIONE DI UNA COMPETENZA ESCLUSIVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - COMPETENZA ORDINARIA - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463021-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE - CLAUSOLA INDICATIVA DI UN DETERMINATO FORO "PER OGNI COMPETENZA" - ENUNCIAZIONE DI UNA COMPETENZA ESCLUSIVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - COMPETENZA ORDINARIA - PERSISTENZA.*

La designazione convenzionale di un foro territoriale diverso da quello stabilito dalla legge non è sufficiente ad attribuire allo stesso carattere di esclusività, essendo necessario, ai sensi dell'art. 29 cod. proc. civ., che risulti espressamente enunciata la comune volontà delle parti di sottrarre il giudizio al foro normativamente previsto e di escludere nello stesso tempo la concorrenza del foro designato con quelli ordinari, sicché la clausola che designa come competente un determinato foro "per ogni Competenza" in ordine alla interpretazione ed alla esecuzione di un contratto, non integra una enunciazione di Competenza esclusiva e non fa quindi venir meno quella ordinaria. (V 2393/83, mass n 427243; (V 1946/83, mass n 426790; (V 3836/82, mass n 421806; (V 5653/80, mass n 409504).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)