Sez. 1, Sentenza n. 9992 del 25/11/1994 (Rv. 488811 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE | Competenza territoriale - Sottrazione agli altri fori previsti dalla legge - Pattuizione espressa - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE
La semplice designazione effettuata dalle parti di un foro territoriale "in deroga di competenza giudiziaria" o usando altre espressioni simili come "per ogni competenza", "competente per tutte le controversie", non è sufficiente per attribuire a detto foro carattere di esclusività in mancanza di una pattuizione espressa, la quale non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve discendere da inequivoca manifestazione concorde della volontà delle parti di sottrarre la competenza agli altri fori previsti dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)