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Sez. L, Sentenza n. 5258 del 27/05/1998 (Rv. 515858 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Configurabilità nei soli casi di cui all'art. 75 del nuovo cod. proc. civ. - Procedimento penale per i fatti posti a base del licenziamento per giusta causa - Impugnazione del licenziamento - Sospensione del giudizio di impugnazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515858-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La circostanza che per i fatti contestati al lavoratore e posti a base del licenziamento dello stesso per giusta casa, si sia proceduto in sede penale, non determina alcuna necessità di sospensione del giudizio di impugnazione del licenziamento stesso, posto che nel sistema vigente, a seguito dell'emanazione del nuovo codice di procedura penale, la sospensione necessaria del processo civile è configurabile nei soli casi eccezionali e tassativi previsti dall'art. 75 di detto codice.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)