Sez. 1, Ordinanza n. 2066 del 12/10/1977 Cc. (dep. 17/11/1977) Rv. 137299 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - POTERE DI ORDINARE NUOVAMENTE LA CATTURA DA PARTE DEL GI IN SEDE DI RINVIO A GIUDIZIO - CONDIZIONI E CRITERI DI MOTIVAZIONE - FATTISPECIE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - POTERE DI ORDINARE NUOVAMENTE LA CATTURA DA PARTE DEL GI IN SEDE DI RINVIO A GIUDIZIO - CONDIZIONI E CRITERI DI MOTIVAZIONE - FATTISPECIE.*
Il potere di ordinare nuovamente la cattura dell'imputato - conferito dal decimo comma dell'art 272 cod proc pen al giudice istruttore ed esercitabile in Sede di ordinanza di rinvio a giudizio - e eminentemente discrezionale e richiede, naturalmente, la enunciazione dei motivi che ne hanno determinato l'Esercizio, con riferimento ai criteri generali, indicati nell'articolo 254 cod proc pen. (fattispecie in cui la nuova emissione del mandato di cattura non era contestuale al rinvio a giudizio dell'imputato e la motivazione e costituita soltanto da una parafrasi del comma decimo dell'art 272 cod proc pen).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)