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Sez. U, Sentenza n. 26743 del 19/12/2007 (Rv. 601018 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Cessione dell'immobile in favore dell'assegnatario - Deliberazione dell'ente competente - Comunicazione di voler acquistare proveniente dall'assegnatario - Diritto soggettivo alla stipula del contratto definitivo di trasferimento della proprietà - Configurabilità - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601018-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

L'assegnatario di alloggio di edilizia economica e popolare, in base al d.P.R. n. 2 del 1959, ha un interesse legittimo rispetto alla decisione dell'ente proprietario di avvalersi della facoltà di cedere l'immobile in proprietà all'assegnatario stesso, mentre ha un diritto soggettivo quando, esercitata tale facoltà da parte dell'ente, abbia comunicato di voler acquistare la proprietà al prezzo indicato, sicché spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda dell'assegnatario di trasferimento della proprietà.

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 4, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)