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Sez. U, Sentenza n. 3016 del 10/04/1990 (Rv. 466556 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - DOMANDA RELATIVA - PRESENTAZIONE ANTERIORE ALLA LEGGE 8 AGOSTO 1977 N. 513 - AZIONE PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1990-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466556-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - DOMANDA RELATIVA - PRESENTAZIONE ANTERIORE ALLA LEGGE 8 AGOSTO 1977 N. 513 - AZIONE PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

L'assegnatario di alloggio economico e popolare, in base al d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, il quale abbia presentato domanda di riscatto anteriormente alla legge 8 agosto 1977 n. 513, e poi agisca per ottenere la cessione in proprietà, fa valere una posizione di diritto soggettivo (art. 27 secondo comma della citata legge), in quanto tale cessione, direttamente regolata dal legislatore, si sottrae a discrezionalità dell'amministrazione (sempre che l'alloggio non sia stato incluso nella cosiddetta "quota di riserva" dell'ente assegnante). Ne consegue che la relativa controversia è devoluta alla cognizione del giudice ordinario. (V 4987/83, mass n 429863).*

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 1, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 2 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 art. 3, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)