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Sez. 1, Sentenza n. 5762 del 31/10/1981 (Rv. 416465 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ - DISCIPLINA RELATIVA ALLA COMPETENZA EX ARTT. 56 E 59 DEL R.D. N. 929 DEL 1942 E OBBLIGATORIETÀ DELLO INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - AMBITO DI APPLICAZIONE - PRESUPPOSTI - NULLITÀ DEL BREVETTO DEDOTTA DAL CONVENUTO COME MERA ECCEZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416465-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ - DISCIPLINA RELATIVA ALLA COMPETENZA EX ARTT. 56 E 59 DEL R.D. N. 929 DEL 1942 E OBBLIGATORIETÀ DELLO INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - AMBITO DI APPLICAZIONE - PRESUPPOSTI - NULLITÀ DEL BREVETTO DEDOTTA DAL CONVENUTO COME MERA ECCEZIONE - ESCLUSIONE.*

In tema di nullità di brevetto per marchio d'impresa, le speciali regole di Competenza fissate dagli artt. 56 e 59 del R.d. 21 giugno 1942 n. 929, così come il principio dell'obbligatorietà dello intervento del pubblico ministero, operano quando tale nullità venga chiesta con domanda principale o riconvenzionale, per conseguire una pronuncia con autorità di giudicato, e non anche, pertanto, quando venga dedotta dal convenuto come mera eccezione, al solo fine di contrastare una pretesa attrice che postuli la validità del brevetto stesso. (V 3714/80, mass n 407568).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 56, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)