Sez. 2, Sentenza n. 26904 del 21/04/2017 Cc. (dep. 30/05/2017) Rv. 270624 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Reato di associazione mafiosa - Inefficacia della misura ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. - Emissione di nuova misura - Presupposti - Esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Verifica - Necessità .
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
In tema di rinnovazione dell'ordinanza cautelare a seguito della perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. dell'art. 309, comma decimo, cod. proc., il presupposto delle "eccezionali esigenze cautelari" deve essere valutato anche nel caso in cui si proceda per il reato di associazione mafiosa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)