Sez. 2, Ordinanza n. 47617 del 19/10/2016 Cc. (dep. 10/11/2016) Rv. 268429 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Perdita di efficacia della misura per motivi formali - Reiterazione - Ammissibilità - Esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Necessità - Individuazione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, le "eccezionali esigenze cautelari" che - ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 - consentono di procedere alla rinnovazione della misura nel caso di perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa per motivi formali, devono esprimere, con riferimento ai requisiti sia della concretezza che dell'attualità, un pericolo di intensità straordinaria rispetto a quanto "ordinariamente" richiesto per l'applicazione della medesima misura. (Nella fattispecie, relativa all'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., la S.C. ha annullato l'ordinanza che aveva reiterato la misura cautelare dichiarata inefficace per il ritardo nella trasmissione degli atti, rilevando come si fosse limitata ad evidenziare un quadro cautelare del tutto ordinario, riferito alla gravità del fatto, allo stato di tossicodipendenza dell'indagato e ai suoi precedenti penali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)