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Sez. 3 - , Sentenza n. 15182 del 20/06/2017 (Rv. 644747 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenza penale di merito contenente condanna generica al risarcimento - Annullamento ai soli effetti civili da parte della cassazione - Rinvio al giudice civile d'appello - Effetti - Piena “translatio” del giudizio sulla domanda civile - Conseguenze - Liquidazione del danno - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644747-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nell’ipotesi di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, della sentenza penale contenente condanna generica al risarcimento del danno, si determina una piena “translatio” del giudizio sulla domanda civile al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale può procedere alla liquidazione del danno anche nel caso di mancata impugnazione dell’omessa pronuncia sul “quantum” ad opera della parte civile, atteso che, per effetto dell’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale - la quale estende la sua efficacia a quella di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 574, comma 4, c.p.p. - deve escludersi che si sia formato il giudicato interno sull’azione civile, sicché questa viene sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nella sua integrità, senza possibilità di scissione della decisione sull’ “an” da quella sul “quantum”.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)