Sez. 3, Sentenza n. 417 del 19/01/1996 (Rv. 495503 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Condanna generica al risarcimento emessa nel giudizio penale di merito - Mancata liquidazione del danno - Omessa impugnazione - Annullamento ai soli effetti civili da parte della cassazione - Rimessione al giudice civile d'appello - Liquidazione del danno - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Allorché nel giudizio penale di merito il giudice si sia limitato a pronunciare condanna generica al risarcimento e la mancata liquidazione del danno non abbia formato oggetto di impugnazione, non è consentito al giudice civile di appello, cui la causa sia stata rimessa a seguito di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, ampliare i limiti del "decisum" propri della sentenza impugnata, procedendo alla liquidazione del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 627, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Pen. art. 539, Cod. Proc. Pen. art. 622 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)