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Sez. L, Sentenza n. 7585 del 01/04/2011 (Rv. 616585 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia presso l'INPS - Presupposto - Non assoggettabilità del datore a fallimento - Interpretazione estensiva - Impossibilità, in concreto, di dichiarare il fallimento per esiguità del credito - Equivalenza - Esperibilità di procedura esecutiva risultata infruttuosa - Sufficienza - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616585-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Ai fini della tutela prevista dalla legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se assoggettabile a fallimento ma non dichiarabile fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento e, pertanto, opera la disposizione di cui all'art. 2, quinto comma, della predetta legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 267 art. 2, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)