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Sez. L, Sentenza n. 11379 del 08/05/2008 (Rv. 603088 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Mancato pagamento da parte del datore di lavoro non assoggettabile a fallimento - Richiesta di pagamento a carico del Fondo di garanzia istituito presso l' I.N.P.S. - Condizioni - Esperimento di un serio tentativo di esecuzione - Porta della previsione.
Stato
decisa il 2008-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603088-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso l'I.N.P.S., è tenuto a verificare la mancanza o l'insufficienza della garanzia del patrimonio del datore di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora, eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, è tenuto ad esperire quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)