Sez. U, Sentenza n. 12064 del 29/05/2014 (Rv. 630941 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Consiglio Nazionale Forense - Competenza disciplinare - Attribuzione - Fondamento costituzionale - Formazione dell'organo - Riserva di legge ex art. 108, primo comma, Cost. - Conseguenza - Art. 3, comma 5, lett. f), della legge n. 138 del 2011 - Inapplicabilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
Il Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.), quale organo di giustizia disciplinare, è un giudice speciale, istituito con il d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, e tuttora legittimamente operante giusta la previsione della sesta disposizione transitoria della Costituzione. Ne consegue che la disciplina della funzione giurisdizionale del C.N.F. è coperta, anche per quanto attiene al momento della formazione dell'organo, da riserva assoluta di legge ex art. 108, primo comma, Cost., e non può essere affidata alla regolamentazione governativa, ragion per cui l'art. 3, comma 5, lett. f), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - in forza del quale con apposito regolamento vanno istituiti a livello territoriale separati organi per l'esercizio delle funzioni amministrative e disciplinari - non si applica al C.N.F. nella sua veste di organo disciplinare.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 108 com. 1, Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 3 com. 5 lett. F CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 34, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 52, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)