Sez. U, Sentenza n. 775 del 16/01/2014 (Rv. 629197 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Consiglio nazionale forense - Funzione di sollecitazione all'adozione di provvedimenti di cancellazione dall'albo per incompatibilità - Successiva funzione di giudice disciplinare - Asserita violazione dell'art. 111 Cost., per contrasto con i principi di indipendenza e imparzialità del giudice, anche alla luce degli indirizzi della Corte di Giustizia dell'Unione europea - Esclusione - Ragioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense, la circostanza che esso, nella sua funzione di indirizzo e di coordinamento dei vari Consigli dell'ordine territoriali, abbia sollecitato gli stessi all'adozione di provvedimenti di cancellazione dall'albo per incompatibilità, ai sensi della legge 25 novembre 2003, n. 339, non costituisce violazione dell'art. 111 Cost. sotto il profilo del difetto di terzietà, giacché le norme che disciplinano, rispettivamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine offrono sufficienti garanzie con riguardo all'indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi. Né, in senso contrario, possono invocarsi le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 19 settembre 2006 e del 19 febbraio 2009 (emesse, rispettivamente, nella C. 506-04 e nella C. 308-07), giacché la prima si è limitata a sancire - nel contesto dell'esercizio della professione forense da parte di tutti gli avvocati dell'Unione europea nell'ambito dei diversi Paesi dell'Unione stessa - il diritto di un avvocato europeo, cui sia stata negata l'iscrizione all'albo degli avvocati di uno Stato membro diverso da quello di appartenenza del richiedente, ad impugnare tale diniego innanzi ad organi non composti esclusivamente o prevalentemente da avvocati con il titolo professionale dello Stato membro ospitante, mentre la seconda sentenza, nell'affermare che il dovere di imparzialità del giudice implica, per un verso, che nessuno dei membri dell'organo giudicante manifesti opinioni preconcette o giudizi personali, nonché, per altro verso, che il giudice offra garanzie sufficienti ad escludere, al riguardo, qualsiasi legittimo dubbio, non offre "ex se" argomenti a sostegno dell'illegittimità della composizione del C.N.F.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 11, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 com. 1, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 37, Legge 23/11/2003 num. 339 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 16/02/1998 num. 98 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)