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Sez. U, Sentenza n. 1732 del 07/02/2002 (Rv. 552127 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE | Consiglio nazionale forense - Competenza disciplinare - Attribuzione - Contrasto con la normativa costituzionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552127-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE

La devoluzione al consiglio nazionale forense, quale organo di giurisdizione speciale, delle controversie in materia di sanzioni disciplinari (artt. 16 e 37 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 25, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, trattandosi di giurisdizione speciale ad essa preesistente, la cui sopravvivenza รจ prevista dalla sesta disposizione transitoria della Carta fondamentale.

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)