Sez. U, Sentenza n. 1732 del 07/02/2002 (Rv. 552127 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE | Consiglio nazionale forense - Competenza disciplinare - Attribuzione - Contrasto con la normativa costituzionale - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE
La devoluzione al consiglio nazionale forense, quale organo di giurisdizione speciale, delle controversie in materia di sanzioni disciplinari (artt. 16 e 37 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 25, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, trattandosi di giurisdizione speciale ad essa preesistente, la cui sopravvivenza รจ prevista dalla sesta disposizione transitoria della Carta fondamentale.
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)