diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 577 del 25/01/1979 (Rv. 396705 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - COMPENSO - PRESTAZIONI PARZIALI - ORIGINARIA LIMITAZIONE DELL'INCARICO - SOSPENSIONE DELL'INCARICO - SPETTANZA DEL COMPENSO.*
Stato
decisa il 1979-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396705-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - COMPENSO - PRESTAZIONI PARZIALI - ORIGINARIA LIMITAZIONE DELL'INCARICO - SOSPENSIONE DELL'INCARICO - SPETTANZA DEL COMPENSO.*

Secondo l'art 18 della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, approvata con la legge 2 marzo 1949, n 143, il compenso per prestazioni parziali, comprendente le aliquote a percentuale della tabella b e l'aumento del venticinque per cento, compete al professionista sia nel caso che la parzialita delle prestazioni dipenda da una limitazione originaria dell'incarico, sia se essa tragga origine da fatto sopravvenuto, ascrivibile a Determinazione unilaterale del cliente, come si verifica nel caso di sospensione dell'incarico, giusta la previsione del precedente art 10. (Conf 4242/75, mass n 378604).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 all. A art. 10, Legge 02/03/1949 num. 143 all. A art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)