Sez. 2, Sentenza n. 7602 del 17/07/1999 (Rv. 528719 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Compenso - Prestazioni parziali - Maggiorazione del 25% - Spettanza, indipendentemente dal motivo del non completamento dell' incarico - Revoca per inadempimento del professionista - Rilevanza - Limiti.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
Il compenso spettante ad un ingegnere per le prestazioni parziali rese deve esser aumentato del 25 per cento, ai sensi dell'art. 18 legge della tariffa professionale degli ingegneri e architetti (legge 2 marzo 1949 n. 143) anche se il mancato completamento dell'incarico dipende dalla revoca di quest'ultimo, proveniente dal committente, determinata dall'inadempimento del professionista. Infatti l'arte. 10 della medesima tariffa al primo comma stabilisce tale aumento in caso di "sospensione dell'incarico per qualsiasi motivo", ed al secondo comma esclude soltanto il diritto al risarcimento di maggiori danni se la sospensione è imputabile al professionista.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 10 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)