Sez. L, Sentenza n. 5759 del 21/06/1996 (Rv. 498242 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Omissione - Regolarizzazione contributiva ex art. 8 del D.L. n. 259 del 1990 - Applicabilità alla violazione della normativa sull'avviamento al lavoro - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
La disposizione in tema di regolarizzazione contributiva di cui all'art. 8 del D.L. 15 settembre 1990 n. 259 (successivamente reiterato fino all'emanazione del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito dalla legge 1 giugno 1991 n. 166), in quanto concernente le ipotesi di ritardato od omesso versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali, non è applicabile alle sanzioni relative alle violazioni degli artt. 11, 13 e 18 della legge 29 aprile 1949 n. 264 in tema di disciplina dell'avviamento al lavoro, attesa la diversità della "ratio" di quest'ultima normativa, che è quella di garantire un'equa distribuzione delle occasioni di lavoro presenti sul mercato, rispetto a quella delle disposizioni in tema di obbligo contributivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 CORTE COST., Decreto Legge 11/09/1990 num. 259 art. 8, Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 13 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)