diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 4565 del 19/02/2021 (Rv. 660537 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Dottori commercialisti - Trattamenti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2007 - Liquidazione - Normativa regolamentare interna adottata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660537-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

In materia di prestazioni pensionistiche erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, ente previdenziale privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici, a partire dal 1° gennaio 2007, l'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, riformulato dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario, impone solo di aver presente - e non di applicare in modo assoluto - il principio del "pro rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti; ne consegue la legittimità del regolamento approvato con decreto interministeriale del 14 luglio 2004 che, in coerenza con l'obbligo di assicurare l'equilibrio di bilancio posto a salvaguardia delle posizioni degli assicurati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1° gennaio 2004, ha previsto la riliquidazione della pensione di vecchiaia anticipata sulla base della media dei redditi dichiarati dall'assicurato nei venticinque anni anteriori al 2003.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)