Sez. 1, Sentenza n. 1017 del 14/02/1997 Cc. (dep. 10/03/1997) Rv. 207048 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità - Comportamento concludente dell'interessato diretto ad ottenere la pronuncia del giudice - Nullità del procedimento - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Quantunque la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale operi anche con riferimento al procedimento di sorveglianza, tuttavia nel caso che l'interessato e il difensore abbiano posto in essere un comportamento processuale univocamente significativo nel senso di sollecitare l'adozione immediata del provvedimento invocato, può ritenersi verificata la sanatoria generale di cui all'art. 183, lett. b)-, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)