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Sez. 1, Sentenza n. 3212 del 22/04/1999 Cc. (dep. 15/06/1999) Rv. 213716 - 01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Procedimento di sorveglianza - Applicabilità - Inosservanza della relativa disciplina - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213716-01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

La disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza, applicandosi non solo ai termini di comparizione, ma anche a quelli previsti dagli artt. 47, comma quarto, e 51-bis della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) per la decisione del tribunale di sorveglianza nei casi di sospensione provvisoria dell'esecuzione della pena o della misura alternativa. La violazione della disciplina in questione dà luogo a nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c)- cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)