Sez. 3, Sentenza n. 3291 del 30/05/1984 (Rv. 435323 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - PROROGA LEGALE EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 353/1949 - SPETTANZA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - PROROGA LEGALE EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 353/1949 - SPETTANZA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 1 della legge 25 giugno 1949 n. 353 - che attribuisce il diritto alla proroga legale allo affittuario il quale coltivi il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo - è necessaria, da parte del giudice del merito, l'indagine sulla forza lavorativa familiare concretamente ed effettivamente impegnata nella coltivazione del fondo. (Conf 917/83, mass n 425679).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)