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Sez. 3, Sentenza n. 4488 del 10/07/1986 (Rv. 447238 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - ART. 6 LEGGE N. 203 DEL 1982 - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447238-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - ART. 6 LEGGE N. 203 DEL 1982 - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - CONDIZIONI.*

L'art. 6 della legge n. 203 del 1982, per il riconoscimento della qualità di coltivatore diretto, richiede - analogamente a quanto stabilito precedentemente dal secondo comma dell'art. 1 della legge n. 353 del 1949, del quale ricalca la dizione - un concreto rapporto stabile tra un determinato fondo cioè la sua coltivazione con l'attività lavorativa dell'affittuario e della sua famiglia, restando irrilevante, ove siffatto rapporto manchi, l'astratta capacità lavorativa dell'affittuario. (V 3291/84, mass n 435323; (V 2823/82, mass n 420692).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)