Sez. 2, Sentenza n. 5277 del 26/10/1985 (Rv. 442546 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - NON LIEVE ENTITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - NON LIEVE ENTITÀ.*
Nei contratti con prestazioni corrispettive l'inadempimento che legittima la domanda di risoluzione è solo quello che, per le modalità e le circostanze, sia di non lieve entità, giacché in tal caso, venendo meno il rapporto funzionale tra le reciproche attribuzioni, gli effetti del contratto non corrispondono più alla volontà iniziale delle parti e non trova più giustificazione la prestazione o la controprestazione. A tal fine la norma dell'art. 1455 cod. civ. ha ricondotto la sanzione dello scioglimento del contratto a una regola di proporzionalità, in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è legislativamente collegata all'inadempimento di obbligazioni che abbiano notevole Rilevanza nell'economia del rapporto, avuto riguardo sia alla esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di uguale importanza nei contratti con prestazioni corrispettive sia allo interesse dell'altra parte che non deve essere tanto intesa in senso subbiettivo, in relazione alla stima che il creditore abbia potuto fare del proprio interesse violato, quanto in senso obiettivo, in relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale e a reagire sulla causa del contratto, e perciò sul comune intento negoziale. (V 3823/83, mass n 428738; (V 183/82, mass n 417874; (V 3592/81, mass n 414202).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)