Sez. 2, Sentenza n. 6161 del 24/11/1979 (Rv. 402879 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE - ESAME DI PARTE DEI TESTI AMMESSI, SOSPENSIONE DELL'ESAME E CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA - FACOLTA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE - ESAME DI PARTE DEI TESTI AMMESSI, SOSPENSIONE DELL'ESAME E CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA - FACOLTA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONDIZIONI.*
Il giudice del merito, oltre al potere di riduzione delle liste testimoniali, ex art 245 cod proc civ, ha anche, nell'Esercizio della sua funzione moderatrice specifica nel campo istruttorio e probatorio della causa, il potere di valutare, ex art 209 cod proc civ, indipendentemente dalle richieste concordi o contrastanti delle parti, la convenienza di procedere all'esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi e, quindi, la facolta di sospendere gli esami e dichiarare chiusa la prova, quando dai risultati raggiunti ne ravvisi superflua l'ulteriore assunzione. (Conf 3003/77, mass n 386562).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 209, Cod. Proc. Civ. art. 245
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)