Sez. L, Sentenza n. 13375 del 10/06/2009 (Rv. 608780 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - IN GENERE | Superfluità dei mezzi di prova dedotti dalle parti - Ordinanza di chiusura dell'istruzione - Valutazione discrezionale del giudice - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti.
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - IN GENERE
Il giudice di merito non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo e ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, non ammettere la dedotta prova testimoniale quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, ritenga - con giudizio che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità - la stessa superflua.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 209, Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)