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Sez. L, Sentenza n. 293 del 15/01/1988 (Rv. 456852 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ISCRIZIONE DEL LAVORATORE NELL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE O ATTIVITÀ SVOLTA DALLO STESSO IN FAVORE DI PIÙ IMPRENDITORI - IRRILEVANZA - VINCOLO DI SUBORDINAZIONE O LAVORO AUTONOMO - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI RISPETTIVI.*
Stato
decisa il 1988-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456852-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ISCRIZIONE DEL LAVORATORE NELL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE O ATTIVITÀ SVOLTA DALLO STESSO IN FAVORE DI PIÙ IMPRENDITORI - IRRILEVANZA - VINCOLO DI SUBORDINAZIONE O LAVORO AUTONOMO - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI RISPETTIVI.*

Al fine dell'identificazione della speciale figura del lavoro a domicilio - che (nel regime della legge n. 877 del 1973, a differenza che nel precedente regime della legge n. 264 del 1958) non è escluso dall'iscrizione del lavoratore nell'albo delle imprese artigiane, né dalla circostanza che l'attività lavorativa sia prestata in favore di più imprenditori - è necessario che la prestazione lavorativa sia utilizzata dal datore di lavoro come energia lavorativa in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno dell'azienda, realizzandosi il vincolo di subordinazione tecnica nelle forme e con le modalità indicate dal secondo comma dell'art. 1 della citata legge del 1973; mentre sussiste un'ipotesi di lavoro autonomo ove sia identificabile una distinta organizzazione di mezzi produttivi ad opera dello stesso lavoratore sì da configurare una struttura di tipo imprenditoriale. (V 4201/86, mass n 446979).*

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)