Sez. 1, Sentenza n. 2104 del 05/05/1989 (Rv. 462682 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE - PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE - ASSOGGETTABILITĂ€ ALL'IMPOSTA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE - PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE - ASSOGGETTABILITĂ€ ALL'IMPOSTA.*
Le pensioni privilegiate ordinarie, a seguito di infermitĂ o lesioni per fatti di servizio, sono soggette, per l'intero ammontare, all'IRPEF, ai sensi dell'art. 46 secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (e, a partire dall'1 gennaio 1988, ai sensi dell'art. 46 secondo comma del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), in tema di inclusione dei trattamenti pensionistici fra i redditi di lavoro, considerato che esse non hanno, nemmeno in parte, natura risarcitoria, come invece le pensioni di guerra, e non possono quindi godere, in difetto di un'espressa previsione, dei benefici fiscali contemplati per dette pensioni di guerra.*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1950 num. 539 art. 1, Legge 03/04/1958 num. 474 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)