Sez. 3, Sentenza n. 7821 del 12/06/1984 Ud. (dep. 28/09/1984) Rv. 165840 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - DECLARATORIA; IMPUGNAZIONI - OMESSA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI MERITO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - ERRONEA ESCLUSIONE DEL BENEFICIO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - DECLARATORIA; IMPUGNAZIONI - OMESSA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI MERITO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - ERRONEA ESCLUSIONE DEL BENEFICIO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
La disposizione, di cui all'art. 591, terzo comma cod. proc. pen., secondo la quale la Corte di Cassazione, nel caso di indulto non applicato dal giudice di merito, non rinvia a questo ultimo, ma provvede direttamente con la sua sentenza, va riferita soltanto all'ipotesi in cui tale giudice abbia erroneamente escluso l'applicabilità del beneficio. Quando, invece, sia stata omessa l'applicazione dell'indulto da parte del giudice di cognizione, che abbia ritenuto opportuno rimettere la relativa decisione al giudice dell'esecuzione, il ricorso per Cassazione è inammissibile, non trattandosi di questione esaminata e decisa dal giudice stesso. In tal caso il diritto dell'imputato all'applicazione dell'indulto può farsi valere in Sede di esecuzione. (Conf mass n 151690).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)