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Sez. 2, Sentenza n. 510 del 26/05/1981 Ud. (dep. 23/01/1982) Rv. 151690 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - DECLARATORIA; IMPUGNAZIONI - OMESSA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI MERITO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - ERRONEA ESCLUSIONE DEL BENEFICIO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1981-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151690-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - DECLARATORIA; IMPUGNAZIONI - OMESSA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI MERITO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - ERRONEA ESCLUSIONE DEL BENEFICIO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*

È inammissibile il ricorso per Cassazione, qualora nella sentenza impugnata sia stata omessa la pronuncia sull'applicabilità dello indulto. La sentenza infatti non è viziata da nullità, poiché la causa estintiva della pena può essere fatta valere in Sede di esecuzione. È invece ammissibile il ricorso, nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia escluso erroneamente l'applicabilità del condono. (giurisprudenza costante dall'anno 1966; da ultimo Conf. Mass. N. 149492/81; 147765/81 ed ivi citate, 147202/81, 147026/81, 146894/80, 146250/80, 145171/80).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 593

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)