diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 8313 del 08/04/2010 (Rv. 612472 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tariffa prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Determinazione - Potere - Trasferimento dall'ente locale al gestore per effetto dell'affidamento della gestione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612472-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

L'affidamento da parte dell'ente locale della gestione dei rifiuti urbani ad un gestore esterno, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, non comporta, né consente, il trasferimento del potere di determinare la tariffa prevista dal successivo art. 49, sia perché deve essere l'ente impositore, assumendosene la responsabilità politica, ad individuare il gettito ritenuto sufficiente per la gestione del servizio da affidare a terzi, sia perché, altrimenti, operando il gestore in regime di monopolio, la tariffa sarebbe sostanzialmente determinata al di fuori di ogni tipo di controllo, sia quello privato della concorrenza, sia quello politico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)