Sez. 5 - , Ordinanza n. 17491 del 14/07/2017 (Rv. 644908 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tariffa di igiene ambientale (TIA) - Legittimazione impositiva - Comune - Esclusione - Titolarità in capo al gestore del servizio - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In materia di tariffa d'igiene ambientale, ai sensi dell'art. 49, commi, 8, 9 e 13, del d.lgs. n. 22 del 1997, mentre l'attività impositiva delegata dalla legge statale spetta in via esclusiva al comune, che determina l'"an" ed il "quantum" della tariffa, al soggetto terzo affidatario del servizio, in forza di specifica convenzione, compete l'attività di gestione e di recupero del tributo in cui rientra l'emissione degli avvisi di accertamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49 com. 8, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49 com. 9, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49 com. 13, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)