diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6197 del 09/04/1981 Ud. (dep. 23/06/1981) Rv. 149499 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - BENEFICI IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149499-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - BENEFICI IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CRITERI.*

La concessione o il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, nei limiti entro i quali è legislativamente ammesso, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale, al fine di dimostrare di non essere sconfinato nell'arbitrio, è tenuto ad indicare soltanto gli elementi cui ha dato prevalenza per la formulazione del giudizio prognostico, positivo o negativo, sull'astensione del colpevole dalla commissione di ulteriori reati, senza bisogno di procedere ad un esame analitico di tutti gli elementi indicati nell'art. 133 del codice penale, intendendosi disattesi, anche implicitamente, quelli incompatibili con la decisione adottata. (V. Mass. N. 144122; (V. Mass. N. 138412).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)