diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1558 del 11/02/1995 (Rv. 490407 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Giudizi in corso in cui sia parte l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato - Successione nel processo ex artt. 110 cod. proc. civ. - Esclusione - Trasferimento "ex legge" della titolarità dei rapporti all'Ente suddetto - Carattere universale del trasferimento - Esclusione - Conseguenze - Prosecuzione del processo nei confronti dell'Ente ex art. 111, primo comma, cod. proc. civ..
Stato
decisa il 1995-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490407-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

La successione dell'Ente Ferrovie dello Stato in tutti i rapporti attivi e passivi già di pertinenza dell'omonima Azienda autonoma, disposta dall'art.1 della legge 17 maggio 1985 n. 210, non è avvenuta in base ad una successione a titolo universale tra enti, o a titolo particolare per un evento, quale l'estinzione della persona giuridica, assimilabile alla morte della persona fisica, visto che non è configurabile l'estinzione dell'Azienda autonoma, priva di personalità giuridica e già costituente una mera struttura interna del Ministero dei trasporti (pur dotata di autonomia di bilancio, tecnica e gestionale), né si è verificata la devoluzione integrale al nuovo ente degli scopi dello Stato nel settore ferroviario. Conseguentemente per i giudizi in corso non si è verificata la successione necessaria nel processo ai sensi dell'art. 110 o 111, secondo comma, cod. proc. civ., ma un semplice trasferimento "ex lege" dei rapporti, a cui è applicabile il diritto controverso "per atto tra vivi a titolo particolare"), in base al quale non è venuta meno la legittimazione passiva dell'Azienda Autonoma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)