Sez. 2, Sentenza n. 15390 del 01/12/2000 (Rv. 542375 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - USO A SERVIZIO DI COSA DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA | Modifica di una finestra in una porta - finestra per accedere da un' area comune ad un' unità abitativa di proprietà esclusiva - Asservimento della prima alla seconda - Configurabilità - Condizioni - Uso della cosa comune, ai sensi dell' art. 1102 cod. civ. - Legittimità - Limiti - Accertamento del giudice di merito.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - USO A SERVIZIO DI COSA DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA
La modifica di una finestra in una porta - finestra, per accedere da un'area rimasta in comune tra proprietari di unità abitative di proprietà esclusiva, ad una di queste, configura un asservimento del bene comune all'immobile esclusivo soltanto se detta area è del tutto avulsa dalle singole unità immobiliari e perciò non si inserisce in una più ampia situazione di condominialità. Diversamente, se l'area è strettamente funzionale al miglior godimento delle proprietà individuali, la trasformazione può esser inquadrata in una utilizzazione della cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., nel qual caso è necessario valutare se con l'apertura della porta - finestra il condomino realizza una migliore utilizzazione dell'area, ovvero se ne altera la destinazione, e comunque se vi è compatibilità con il pari diritto degli altri partecipanti. Pertanto il giudice del merito deve prioritariamente accertare se sussiste l'una o l'altra situazione di fatto e poi derivarne le rispettive conseguenze giuridiche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)